Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7981 del 2 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 c.c. (abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia) sorge naturalmente e spontaneamente, "per facta concludentia", e, analogamente, si estingue senza necessitą di alcun atto formale in quanto collegata al sorgere e al venir meno del vincolo associativo funzionale all'esercizio di un'impresa in collaborazione reciproca fra i vari membri della stessa famiglia in presenza di un patrimonio indiviso e una comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto. Ne consegue che la condotta del familiare che si sia allontanato dalla casa comune, abbia costituito un autonomo nucleo familiare ed avviato un'autonoma e distinta attivitą, estranea a quella gestita dal consorzio parentale di provenienza, con godimento dei relativi proventi, integra i presupposti del recesso dal rapporto associativo, senza che debba essere osservato alcun requisito di forma.

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