Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1995 del 13 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di licenziamento disciplinare, il principio dell'immediatezza della contestazione, che trova fondamento nell'art. 7, terzo e quarto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettivitą, e, dall'altro, ad assicurare che il potere datoriale sia esplicato secondo canoni di buona fede ostativi a che lo stesso possa servirsi "ad libitum" dell'arma del recesso. Ne consegue che, al contrario, dev'escludersi sia configurabile una violazione del suddetto principio per il solo fatto che il datore, su richiesta dello stesso prestatore motivata dalla finalitą di attenuare la propria responsabilitą, abbia differito l'esercizio del potere in questione. (Nella specie, il lavoratore aveva chiesto di procrastinare il licenziamento per sanare la propria sofferenza e limitare le proprie responsabilitą agevolando il rientro debitorio del soggetto a favore del quale aveva autorizzato, e direttamente realizzato, operazioni non conformi alle disposizioni aziendali).

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