Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14375 del 10 agosto 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l'integritą fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltą di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, essendo coinvolto un diritto fondamentale protetto dall'art. 32 Cost.

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