Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1531 del 29 aprile 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il debito per contributo di bonifica grava, ai sensi dell'art. 860 c.c., esclusivamente sul proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e non anche, pertanto, sull'affittuario del fondo medesimo; un'obbligazione di quest'ultimo verso il consorzio di bonifica potrebbe derivare soltanto da convenzione di accollo, con l'adesione del creditore (con o senza liberazione del proprietario); convenzione configurabile anche nei rapporti obbligatori di natura pubblicistica, quale quello in questione, in considerazione del fatto che i soggetti dei rapporti medesimi, esaurita la fase amministrativa attinente all'accertamento ed alla liquidazione del debito, si trovano in posizione del tutto analoga alle parti di un'obbligazione privata.

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