Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 3424 del 5 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą per esercizio di attivitą pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attivitą e l'evento dannoso, con onere della prova incombente al danneggiato; pertanto, qualora un evento dannoso sia imputabile astrattamente a pił soggetti e, essendo certo che il responsabile del sinistro sia uno solo, non si riesca ad individuare, in concreto, che abbia posto in essere il comportamento produttivo di danno, non trova applicazione la norma dell'art. 2055 c.c., la quale presuppone che il fatto lesivo sia imputabile a pił persone. (Fattispecie in tema di incendio a causa di spettacolo pirotecnico).

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