Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19160 del 6 novembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'istituto scolastico scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c. (Fattispecie in cui una alunna della terza elementare era caduta, all'entrata di scuola, sui gradini esterni sdrucciolevoli e instabili dell'istituto scolastico, riportando gravi lesioni).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.