Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10439 del 22 giugno 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 1676 c.c. - in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno azione diretta verso il committente, fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore, per conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata nell'esecuzione dell'appalto - si applica anche al subappalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 141 del d.p.r. n. 554 del 1999, sia perché il subappalto è un vero e proprio contratto di appalto, seppure caratterizzato da derivazione da altro contratto di appalto, sia perché, nell'appalto e nel subappalto, ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori, onde preservarli dal rischio di inadempimento del datore di lavoro.

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