Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5158 del 30 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non č sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontā di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontā. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dā la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso.

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