Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4854 del 26 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'esigenza della determinatezza o almeno della determinabilitā dell'oggetto del contratto, sanzionata di nullitā dall'art. 1418, secondo comma, in relazione agli artt. 1346 e 1325, n. 3, c.c., č soddisfatta dalla dichiarazione, che nella scrittura abbia fatto il promittente venditore, che il prezzo č stato pagato, nella specie mediante l'assunzione di tutte le spese necessarie per la costruzione dell'edificio da alienare, essendo necessariamente implicito in tale riconoscimento che anche la prestazione dovuta dal promissario compratore č stata consensualmente individuata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.