Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5159 del 30 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La promessa, da parte del venditore di quote sociali, della liberazione, ad opera del conduttore e prima della scadenza del contratto, dell'immobile locato per uso diverso dall'abitazione, compreso nel patrimonio della società, non è nulla per impossibilità giuridica del fatto del terzo promesso, giacché la sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per le pattuizioni dirette, tra l'altro, a limitare la durata legale della locazione, non è riferibile agli accordi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, volti a regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e, perciò, incidenti su situazioni giuridiche ormai sorte e quindi disponibili.

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