Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7255 del 22 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Il collegamento contrattuale non dą luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma č un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una pluralitą coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno č finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra pił contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent".

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