Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1352 del 31 gennaio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

L'atto di adesione del creditore ad un accollo condizionato alla liberazione del debitore originario ovvero la sua dichiarazione espressa di volere detta liberazione costituiscono dichiarazioni unilaterali con cui il creditore approva l'altrui convenzione ovvero, nell'eventualitą che sia ancora da stipulare, l'autorizza, al fine di consentire che produca effetti nei suoi confronti.

(massima n. 2)

Nell'accollo liberatorio, l'accertamento dell'esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai sensi dell'art. 1273, secondo comma, c.c., va compiuto previa verifica dell'esistenza di un contratto di accollo gią stipulato tra debitore originario e terzo, mentre, per il caso in cui si deduca che il creditore abbia espresso un'autorizzazione preventiva al debitore a stipulare con un terzo il predetto accollo a determinate condizioni, la liberazione stessa presuppone il riscontro che l'accollo sia stato poi effettivamente concluso alle condizioni previste in detta autorizzazione.

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