Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22166 del 7 dicembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L'espromissione č il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa č costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attivitā del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneitā dell'obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato.

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