Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4448 del 20 marzo 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di azioni possessorie, agli effetti dell'art. 1169 c.c., secondo cui la reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio, la nozione di possesso va assunta, in senso lato, come comprensiva della detenzione della "res" in base ad un contratto stipulato con lo "spoliator": ne consegue che l'azione di reintegrazione, per la sua natura reale e per il suo carattere recuperatorio, può essere proposta anche contro colui che abbia acquistato la detenzione in virtù di un rapporto giuridico e nella consapevolezza dello spoglio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto passivamente legittimata, rispetto all'azione di reintegrazione, la conduttrice, la quale si era giovata del denunciato spoglio, giacché riammessa nella detenzione dello stesso immobile da cui era stata in precedenza estromessa a seguito di procedura di sfratto per morosità).

(massima n. 2)

In tema di cosiddetta eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento per il caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari, la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo, ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalle fallite in proprio, a tanto facoltizzate dal giudice delegato, avverso sentenza di cui era parte la curatela del fallimento, la quale aveva deciso di non proporre impugnazione e di prestare acquiescenza alla pronuncia).

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