Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16236 del 25 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione, l'"animus spoliandi" postula la consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontą espressa o tacita del possessore; detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontą espressa o tacita del possessore.

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