Cassazione penale Sez. I sentenza n. 573 del 16 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La permanenza delle ragioni giustificatrici della custodia cautelare, costituente condizione, ai sensi dell'art. 307, primo comma, c.p.p., per l'applicazione di altre misure nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, non implica che le esigenze cautelari a suo tempo poste a base del provvedimento applicativo della custodia cautelare siano rimaste assolutamente immutate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che esse siano ancora, comunque, di rilevanza tale da legittimare, non potendosi protrarre la detta custodia, l'applicazione di diverse e meno gravose misure.

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