Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4412 del 8 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 307, primo comma c.p.p. prevede che l'applicazione, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, di altre misure cautelari, di cui ricorrano i presupposti, č possibile ove permangano le ragioni, che avevano giustificato la custodia in carcere. Si impone, pertanto, l'obbligo di motivazione al giudice, il quale, ancorché non debba accertare che le esigenze cautelari giā poste a base dell'ordinanza custodiale, siano rimaste immutate, deve tuttavia dare atto, in concreto, che esse sono ancora di rilevanza tale, da legittimare l'applicazione di altre e meno gravose misure. (Fattispecie: adozione dell'obbligo di soggiorno).

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