Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2903 del 5 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento che ripristina la custodia cautelare ai sensi dell'art. 307, comma 2, lettera a), c.p.p., fa rivivere quello originario, dispositivo della misura stessa, tanto che non č richiesta alcuna indagine circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto esso č impugnabile non giā mediante il riesame, proponibile solo contro l'ordinanza che dispone la misura coercitiva, bensė l'appello, impugnazione di carattere generale e residuale, che trova applicazione in tutti i casi in cui non si possa sperimentare il riesame.

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