Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2022 del 16 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Avverso l'ordinanza con la quale viene ripristinato lo stato di custodia cautelare dopo la cessazione di questa per scadenza termini ai sensi dell'art. 307 c.p.p., č esperibile solo il mezzo di impugnazione dell'appello previsto dall'art. 310 c.p.p. e non quello del riesame e del ricorso per saltum in cassazione. Il riesame č infatti mezzo d'impugnazione riservato esclusivamente ai provvedimenti genetici della misura cautelare e tale non č quello che ne ripristina gli effetti, ricorrendo le condizioni di legge.

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