Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5740 del 6 febbraio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia cautelare, la convalida del fermo - che ha un valore circoscritto al controllo dell'operato della Polizia Giudiziaria - e l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, ancorché emesse contestualmente, sono provvedimenti indipendenti e autonomi l'uno dall'altro: ne consegue che l'eventuale nullità del primo non determina la nullità del secondo. (Nella fattispecie la Corte, ha rigettato il ricorso fondato sull'assunto della nullità dell'ordinanza come conseguenza della nullità della convalida di un fermo illegittimamente disposto dal P.M. a carico di un soggetto non indiziato di delitto ma imputato già condannato in primo grado e scarcerato per decorrenza dei termini, nei cui confronti si sarebbe dovuto procedere ex art. 307 comma secondo c.p.p.).

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, secondo comma, lettera b) c.p.p., facendo rivivere quello originario, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame bensì con l'appello ex art. 310 c.p.p.

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