Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1560 del 18 marzo 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

All'archiviazione disposta dal giudice a norma degli artt. 408 e 411 c.p.p. non si applica l'art. 129 c.p.p., che al secondo comma dispone la prevalenza delle cause di declaratoria di non punibilità di natura sostanziale rispetto a quelle connesse alla estinzione del reato. Ed invero la norma dell'art. 129 c.p.p. è dettata per «ogni stato e grado del processo», ed è quindi estranea alla fase in questione, anteriore all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che il giudice al quale sia chiesto il provvedimento di archiviazione non può nell'analisi e nelle conclusioni formulare affermazioni in malam partem, facendo precedere alle indicazioni del motivo formale per il quale è disposta l'archiviazione una motivazione sostanziale, che concerna la configurabilità del reato e la responsabilità dell'indagato in ordine ad esso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il provvedimento del Gip avesse assunto natura diversa da quella meramente dichiarativa e delibativa propria del decreto di archiviazione, e contenesse uno specifico accertamento in malam partem espresso verso persone nei cui confronti l'azione penale non era stata esercitata, e lo ha annullato ravvisandone l'abnormità).

(massima n. 2)

Deve affermarsi l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame, reiettivo dell'appello (ex art. 310 c.p.p.) avverso il diniego di scarcerazione per intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare, anche se sorretto dalla finalità della rimozione delle conseguenze extra penali sfavorevoli derivanti dal trattamento carcerario differenziato, di cui all'art. 41 bis, comma secondo, introdotto nell'ordinamento penitenziario con l'art. 19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (Fattispecie in cui il trattamento differenziato era collegato alla sola imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. e la custodia era anche per altri reati).

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