Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1908 del 27 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di rapporti di vicinato, la previsione dell'art. 843 cod. civ. - secondo cui il proprietario č tenuto a permettere l'accesso o il passaggio nel suo fondo al fine di consentire al vicino lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione del muro dell'immobile di sua proprietā - configura un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennitā, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita.

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