Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 967 del 31 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti della individuazione della durata della custodia cautelare relativa a singole fasi e gradi, ove il giudice di merito accerti la minor gravitą del reato contestato, il termine massimo di custodia cautelare di minor durata, conseguente al mutamento dell'imputazione, non influisce sulla durata della carcerazione relativa alle precedenti fasi; le modifiche apportate con la sentenza di primo e di secondo grado relativamente al titolo, al grado e alle circostanze del reato, non possono, infatti, rendere illegittima con effetto retroattivo la custodia cautelare che anteriormente alla pronuncia modificativa tale non era per effetto della imputazione originaria.

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