Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1976 del 11 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto con il quale il tribunale, a norma dell'art. 195, comma 1, L. fall., dopo aver dichiarato l'insolvenza di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni, avendo la funzione di assicurare provvisoriamente la conservazione del patrimonio dell'impresa insolvente, ed essendo sempre revocabile e modificabile, è sprovvisto dei caratteri della definitività della decisorietà e pertanto non può essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

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