Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2284 del 18 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvenuta scadenza del termine massimo di custodia cautelare non č deducibile davanti al giudice del riesame, la cui cognizione č limitata alla valutazione della sussistenza delle condizioni di legittimitā e di merito per l'emissione del provvedimento cautelare; la valutazione delle condizioni di successiva inefficacia, tra le quali č compresa la scadenza suddetta, rientra viceversa nella competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, davanti al quale le relative questioni devono essere dedotte ed il cui provvedimento č soggetto all'appello di cui all'art. 310 c.p.p.

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