Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3525 del 23 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In ipotesi di regressione del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi, decorre ex novo il termine massimo della custodia cautelare previsto per la fase o il grado di giudizio a cui il procedimento è ritornato e non soltanto un termine corrispondente al periodo occorrente al completamento del tempo già trascorso per quella fase o grado. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che nell'ampia locuzione «per altra causa» è compresa anche l'ipotesi che il procedimento regredisca dalla fase del giudizio dinanzi al tribunale a quella degli atti preliminari dinanzi al Gip, non escluse le indagini di competenza del pubblico ministero).

(massima n. 2)

Una volta annullato il decreto di rinvio a giudizio, con conseguente regressione del procedimento alla fase precedente e nuova decorrenza del termine di custodia cautelare, l'ordinanza di proroga di quest'ultima adottata prima dell'emanazione del decreto stesso risulta automaticamente caducata e travolta, né se ne può ipotizzare una eventuale ultrattività al di fuori del contesto temporale, nel quale era stata emessa e delle gravi esigenze cautelari, all'epoca sussistenti.

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