Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 465 del 21 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di custodia cautelare, l'espressione «o per altra causa» (diversa dall'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione) contenuta nel comma 2 dell'art. 303 c.p.p. va intesa comprensiva di ogni possibile ipotesi di caducazione, dovuta a nullitą, di atto processuale. Ne consegue che, verificandosi la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in conseguenza della declaratoria di nullitą del decreto che dispone il giudizio, i termini di durata della custodia cautelare relativi alla detta fase decorrono ex novo dalla data della declaratoria su menzionata, secondo la regola fissata dall'art. 303, comma 2, c.p.p., ferma restando la operativitą, in ogni caso, dei termini massimi previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

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