Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4221 del 16 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché la decisione della Cassazione risolutiva di conflitto negativo di competenza designi come competente il giudice che per primo si dichiarò incompetente, si è in presenza comunque di un giudice «altro» rispetto a quello che, investito della competenza, la declinò, richiedendo l'intervento della Corte regolatrice, e pertanto ha luogo un ritorno del procedimento alle origini, che determina una nuova decorrenza dei termini di durata massima di custodia cautelare, a nulla rilevando la circostanza che il giudice dichiaratosi per primo incompetente sia ancora destinatario, a norma dell'art. 279 c.p.p., delle istanze concernenti le misure coercitive.

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