Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1223 del 16 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 303, secondo comma, c.p.p. pone sullo stesso piano, ai fini della custodia cautelare, le ipotesi di regressione del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi e quelle di rinvio ad altro giudice a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione, o per qualunque altra causa. In tutte tali ipotesi gli effetti della custodia cautelare sono uguali, nel senso che i termini di questa, previsti dal comma primo dell'art. 303, decorrono di nuovo «relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento», con l'unico limite che non possono superare un periodo pari al doppio di quello previsto — di norma — per la fase presa in considerazione, e ciò in virtù della formulazione normativa di chiusura di cui all'art. 304, sesto comma, c.p.p., che ha carattere autonomo e generale e non può essere circoscritta al corpo dell'articolo nel quale si trova inserita, che riguarda specificamente la sospensione dei termini.

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