Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1530 del 28 settembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nel caso di regressione del processo in appello a seguito di rinvio (art. 303.2 c.p.p.), nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna nei due gradi del giudizio di merito il termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio di cassazione si computa - per il richiamo operato dalla lett. d), ultima parte, del comma 1 dell'art. 303 c.p.p. al comma 4 del medesimo articolo - secondo i criteri in quest'ultima norma fissati, e cioè tenendo conto esclusivamente dei limiti di durata massima complessiva della cautela.

(massima n. 2)

Anche nel procedimento de libertate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Pertanto, nel rispetto del principio di diritto statuito (e quindi con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete), egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati. (Fattispecie in tema di riesame a seguito di giudizio di rinvio dalla Cassazione in cui, per la decisione del nuovo giudizio incidentale de libertate, sono stati utilizzati anche elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli contenuti negli atti trasmessi dal P.M. al Gip).

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