Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10487 del 12 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La protrazione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista in un provvedimento legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti (nella specie: art. 2, comma 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv. in L. 19 gennaio 2001, n. 4 che ha aggiunto all'art. 303, comma 1, lett. b) il numero 3 bis) può essere applicata ai procedimenti in corso solo se, alla data di entrata in vigore della legge modificativa, lo stato di detenzione sia legittimamente in atto e, quindi, i termini siano ancora pendenti. Ne consegue che essa non può dar luogo al mantenimento o al ripristino della custodia nei confronti di chi abbia già maturato il diritto alla scarcerazione secondo la normativa previgente.

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