Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1213 del 4 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di misure cautelari, nel caso della seconda fattispecie prevista dall'art. 302 c.p.p., cioè di rinnovazione del provvedimento cautelare per caducazione della precedente ordinanza, la violazione dell'obbligo processuale del giudice di procedere all'interrogatorio non è causa di inefficacia sopravvenuta di un atto già emesso (valido ab origine e soggetto a divenire inefficace nel caso di inottemperanza dell'obbligo), ma è causa preesistente impeditiva del valido esercizio del potere del giudice di disporre la misura. E, poiché il preventivo interrogatorio ha una funzione di tutela del diritto di difesa, il suo mancato esperimento (che non sia giustificato dal diniego immotivato della parte di presentarsi a rendere l'interrogatorio) è una causa di nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c), attinente all'intervento dell'indagato o imputato in una fase prodromica all'adozione della misura, deducibile con la richiesta di riesame e rilevabile anche di ufficio sino alla pronuncia dell'ordinanza emessa dal tribunale ex art. 309 c.p.p.

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