Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1864 del 15 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare per omesso interrogatorio dell'indagato nei termini, il giudice, nell'emettere un successivo provvedimento, ha l'obbligo sia di riconsiderare la sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari, che di valutare i risultati dell'interrogatorio, con motivazione, eventualmente stringata, ma congrua. Le uniche eccezioni possono essere costituite dalla mancata presentazione alla data fissata per l'interrogatorio stesso o dal rifiuto di rispondere.

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