Cassazione penale Sez. II sentenza n. 316 del 1 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale il giudice competente abbia disposto la cessazione dello stato di custodia cautelare (nella specie per ritenuta inosservanza del termine di cinque giorni fissato dall'art. 294, comma 1, c.p.p.), non č revocabile da parte dello stesso giudice, quand'anche non sia stato ancora eseguito, trattandosi di provvedimento che, una volta emanato, č comunque venuto a giuridica esistenza, con conseguente esaurimento della potestā decisoria da parte dell'organo che lo ha adottato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.