Cassazione penale Sez. I sentenza n. 921 del 28 marzo 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

I commi 2 bis e 2 ter dell'art. 301 c.p.p., introdotti dall'art. 14 della L. 8 agosto 1995, n. 332, in ragione della loro collocazione sistematica e del tenore letterale, hanno identico ambito oggettivo. Conseguentemente, il termine di novanta giorni, previsto come limite di operativitą della proroga dal comma 2 ter č condizionato alla sussistenza dei due presupposti specificati nel comma precedente, ossia che non si proceda per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p., ovvero per reati per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse, ovvero č richiesto il compimento di atti di indagine all'estero. (Fattispecie relativa alla custodia in carcere per omicidio).

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali, col termine «proroga», adoperato nell'art. 14 della L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha aggiunto al testo dell'art. 301 c.p.p. i commi 2 bis e 2 ter, il legislatore non ha introdotto una nuova ipotesi di proroga, distinta dall'omologo istituto disciplinato dall'art. 305 c.p.p. e dalla rinnovazione, prevista dal citato art. 301. Malgrado l'uso improprio del termine, infatti, le disposizioni aggiunte dalla novella attengono all'istituto della rinnovazione, che si sostanzia nella proroga del termine di efficacia della misura cautelare.

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