Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44 del 21 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di cui all'art. 302 c.p.p., secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché dopo l'interrogatorio dell'indiziato o la sua mancata comparizione, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non si applica al di fuori dell'ipotesi, ivi prevista, di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. In particolare, quindi, il principio non può trovare applicazione in caso di annullamento dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare per ritenuta esistenza di un vizio formale diverso da quello dianzi accennato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.