(massima n. 1)
Alla disposizione dell'art. 300, comma 3, c.p.p. secondo la quale quando per un determinato fatto č pronunciata sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, le misure cautelari applicate perdono efficacia consegue che in relazione al medesimo fatto, da intendersi nel senso di cui all'art. 649 c.p.p., tali misure non possono essere ripristinate con altro provvedimento nell'ambito dello stesso o di altro procedimento. (Fattispecie in tema di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti diversamente connotato solo per la quantitą di sostanza detenuta).