Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2621 del 21 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

È legittimo il provvedimento con il quale la corte d'appello, pronunciando decreto che dispone il giudizio in riforma di sentenza di non luogo a procedere del giudice dell'udienza preliminare, ripristini contestualmente la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato prosciolto. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che l'ultimo comma dell'art. 300 c.p.p., che condiziona alla condanna il ripristino della misura coercitiva, non trova applicazione nell'ipotesi di una diversa valutazione degli stessi elementi indizianti tra giudice di primo e giudice di secondo grado, ma solo in caso di riapertura delle indagini, allorché si configura una frattura tra il proscioglimento con tutte le sue valenze e il sopraggiungere, in una fase cronologicamente e formalmente distinta, di altri elementi probatori di consistenza tale da superare il significato e il valore di quel proscioglimento).

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