Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10250 del 20 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ritenere che l'atto emulativo possa consistere anche in una condotta omissiva, costituisce violazione dell'art. 833 c.c. sia perché la norma, letteralmente, vieta al proprietario il compimento di «atti»; sia perché non è configurabile un atto emulativo se manca qualsiasi vantaggio per il suo autore, ed invece, il non fare, determina sempre un vantaggio in termini di risparmio di spesa e/o di energia psico-fisica.

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