Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 2604 del 20 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di cinque giorni entro il quale il giudice deve provvedere sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare è ordinatorio e pertanto la sua inosservanza non determina nullità, né — nel silenzio della legge — può essere equiparata ad un'ipotesi di silenzio-accoglimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.