Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3843 del 2 dicembre 1997

(3 massime)

(massima n. 1)

Il quarto comma dell'art. 172 c.p.p., secondo cui nel termine non si computa il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, è applicabile anche al termine di due giorni nel quale, ai sensi dell'art. 299, comma 3 bis, c.p.p., il pubblico ministero deve esprimere il proprio parere circa la richiesta di revoca o sostituzione delle misure coercitive o interdittive; il predetto art. 172, che costituisce disposizione di carattere generale, infatti, espressamente esclude - «salvo che la legge disponga altrimenti» - che possano configurarsi fattispecie derogatorie in via meramente interpretativa al di là dei casi esplicitamente contemplati dal dettato normativo. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che all'indicato termine di due giorni possa applicarsi la disposizione derogatoria contenuta nell'art. 297 c.p.p. in tema di decorrenza degli effetti delle misure cautelari, fissata dalla legge al momento della notifica dell'ordinanza che le dispone ovvero da quello della cattura, dell'arresto o del fermo).

(massima n. 2)

In tema di sequestro preventivo, posto che l'art. 321, comma primo, c.p.p., si limita a prescrivere che il relativo provvedimento abbia la forma del «decreto motivato», senza nulla aggiungere con riguardo al suo specifico contenuto, deve ritenersi che sia inquadrabile nell'ambito del vizio di motivazione anche la mancata indicazione, in detto provvedimento, del titolo del reato in relazione al quale esso è adottato come pure del tempo e del luogo in cui il reato medesimo sarebbe stato commesso. Ne consegue che a tale manchevolezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, comma nono, c.p.p., ben può porre rimedio il tribunale del riesame.

(massima n. 3)

L 'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato; essa non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere.

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