Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 431 del 14 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

La facoltà del giudice di provvedere anche di ufficio alla revoca o alla sostituzione delle misure cautelari, di cui all'art. 299 c.p.p., riguarda solo il Gip ovvero il giudice competente per il giudizio, ma non compete al tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p., il quale, in base ai principi operanti in questo tipo di impugnazione (principio devolutivo), può solo respingere il gravame ovvero accoglierlo.

(massima n. 2)

Se il giudice dell'impugnazione, pur accogliendo motivi estensibili, ha omesso di statuire sull'estensione al coimputato non impugnante (art. 587 c.p.p.), questi può sempre ottenere una pronuncia in tal senso come rimedio straordinario. Ma tale rimedio va esperito autonomamente con separato procedimento, al fine di dar luogo ad una pronuncia autonoma, ma non può essere introdotto, per la prima volta, in sede di appello avverso un'ordinanza reiettiva di istanza di revoca di misura cautelare: non può, cioè trovare ingresso in un giudizio di impugnazione di un diverso procedimento.

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