Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4168 del 26 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice, qualora debba provvedere, anche di ufficio, in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l'obbligo di richiedere il parere del pubblico ministero. Trattandosi di richiesta obbligatoria, la sua omissione, in quanto concernente la partecipazione del P.M. al procedimento, comporta la nullitā prevista dall'art. 178, lettera b), c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che l'avviso spedito al P.M., con il quale gli si comunica la data dell'interrogatorio, non sostituisce la richiesta di parere in ordine alla modifica o revoca della misura cautelare, atteso che l'avviso assolve la funzione di assicurare la partecipazione — non obbligatoria — del P.M. all'udienza, mentre l'eventuale richiesta di parere č un atto che si pone cronologicamente in epoca successiva all'interrogatorio e che riguarda la partecipazione obbligatoria del P.M. al procedimento).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.