Cassazione penale Sez. I sentenza n. 235 del 23 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Le condizioni processuali, espressamente previste dalla legge, che legittimano il giudice per le indagini preliminari alla emissione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, nello stesso momento in cui il provvedimento viene emesso perdono di attualitą e danno luogo ad un'altra e diversa fase processuale nella quale non č pił rinvenibile un potere del giudice avente lo stesso contenuto di quello che consentģ l'adozione di una precedente misura cautelare. Pertanto il giudice che ha disposto una misura, avendo esaurito il potere che gli veniva attribuito da uno specifico momento del processo, se torna a pronunciarsi, per qualsiasi finalitą, sullo stesso oggetto gią deciso, agisce al di fuori di qualsiasi schema processuale e dą vita ad un atto abnorme. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Gip, dopo che con precedente ordinanza aveva disposto, a modifica della misura cautelare gią applicata, che un'imputata dovesse rimanere agli arresti domiciliari in un reparto ospedaliero, aveva invece «chiarito» che la stessa restava in regime di custodia cautelare in carcere presso l'apposito reparto del medesimo ospedale).

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