Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1962 del 28 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la disposizione di cui all'art. 299, comma 3 bis, c.p.p., che prevede l'obbligo del giudice di sentire il pubblico ministero qualora debba provvedere sulla revoca o sulla sostituzione di una misura cautelare, ha carattere generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di perdita di efficacia della misura, integra la nullità prevista dall'art. 178, lett. b) c.p.p. l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero in relazione alla scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini della custodia cautelare, e ciò ancorché si tratti di provvedimento dovuto in presenza di determinate condizioni.

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