Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 657 del 30 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di revoca di una misura coercitiva non può basarsi sulla contestazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari posti a fondamento della stessa, avendo questi già formato oggetto di giudizio, ma deve indicare gli elementi di novità pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenuti, che hanno fatto venir meno o attenuato le condizioni per mantenere ferma la misura. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato come le allegazioni difensive poste a fondamento del ricorso fossero le stesse già valutate, a seguito di emissione della misura cautelare, sia dal tribunale del riesame che dalla stessa Corte Suprema).

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