Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 1576 del 25 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sostituzione delle misure cautelari, l'art. 299, quarto comma, c.p.p. richiede che si sia verificato un mutamento della situazione di fatto immediatamente precedente, tale da aggravare le esigenze cautelari. Lo stato di salute dell'imputato e le sue variazioni, che rientrano nella personalità intesa come complesso biopsichico possono incidere sulle esigenze cautelari. Quando il miglioramento dello stato di salute ripristina la più ampia libertà comportamentale della persona, esso può anche determinare un aumento della pericolosità e quindi rientrare in quell'aggravamento delle esigenze cautelari di cui all'art. 299, quarto comma.

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