Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 11 del 28 luglio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

La richiesta di revoca di una misura cautelare, a differenza di quella di riesame dell'ordinanza applicativa della medesima misura, non ha natura di mezzo di impugnazione. Essa, inoltre, può essere avanzata in ogni fase del procedimento sulla base (come si evince dal testuale tenore dell'art. 299, comma 1, c.p.p.), non solo di fatti sopravvenuti, ma anche di fatti originari e coevi all'applicazione della misura, i quali dovranno quindi essere sottoposti ad una valutazione che potrà anche essere diversa da quella operata dal giudice che ha disposto la detta applicazione, sempre che essi persistano alla data della decisione da adottare sulla richiesta di revoca e non siano stati già dedotti, esplicitamente o implicitamente, a sostegno di precedenti impugnazioni su cui siano intervenute pronunce non più soggette a gravame.

(massima n. 2)

La richiesta di revoca di una misura cautelare, ancorché basata sull'asserita sopravvenienza di fatti nuovi, non implica acquiescenza tacita in ordine all'originaria legittimità dell'ordinanza applicativa di detta misura e non impedisce, quindi, la proponibilità, entro i termini di legge, anche della richiesta di riesame avverso la summenzionata ordinanza; e ciò indipendentemente dall'esito che abbia avuto la prima di dette richieste.

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