Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3716 del 23 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che in sede di revoca di una misura cautelare personale, dovendosi considerare sia i fatti sopravvenuti che quelli originari e sussistenti al momento dell'adozione dell'ordinanza impositiva, sia possibile una valutazione diversa rispetto a quella prescelta all'atto dell'applicazione non significa che il giudice competente a pronunciarsi sull'istanza di revoca possa replicare a tempo indeterminato l'esame di quegli stessi elementi vagliati in precedenza ed in particolare al momento di cui sopra (con ciò sottraendo al giudice del riesame la sua naturale funzione e confondendo l'ambito della revoca con quello del riesame). All'uopo i fatti non sopravvenuti debbono essere individuati in quelli che, pur già storicamente avveratisi, non poterono essere esaminati (per qualsiasi motivo) dal giudice che emise l'ordinanza impugnata.

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