Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31253 del 18 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo stato di latitanza viene meno, oltre che per le cause previste dall'art. 296, comma 4, c.p.p., soltanto con la cattura o la costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto dell'imputato all'estero a fini estradizionali, in relazione al reato per il quale si procede, poiché in questo modo l'imputato viene a trovarsi anche nella disponibilitą dell'autoritą giudiziaria italiana.

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